Art. 9.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 800.000 euro annui per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito

 

Pag. 7

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.